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Lo strumento degli Accordi per l’innovazione, per cui è prevista dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
BENEFICIARI
Secondo le regole generali, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
- di qualsiasi dimensione;
- con almeno due bilanci approvati;
- che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.
AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
- il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Vengono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”:
- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell’energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
- Sistemi circolari
SPESE AMMISSIBILI
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.
PRESENTAZIONE DOMANDA
Disposta, dalle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023, l’apertura del secondo sportello per imprese, anche in forma congiunta, e organismi di ricerca. Compilazione della domanda dal 17 gennaio 2023.
Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, quest’ultime sono ammesse in istruttoria, in base alla posizione assunta in una specifica graduatoria di merito, predisposta tenendo conto del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori, riportati in appendice “A” al provvedimento direttoriale.