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Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza 16 novembre 2019 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata in G.U. n.273 del 21.11.2019, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia, ai titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, è riconosciuta la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La domanda di sospensione potrà essere presentata alla Filiale di riferimento corredata di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (14 novembre 2020); conseguentemente la durata complessiva del mutuo verrà allungata di un periodo pari a quello della sospensione.
Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora, fermo restando che gli interessi maturati durante il periodo di sospensione verranno corrisposti alla ripresa dei pagamenti e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione di contratto di finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni e garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa.
Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore, è possibile rivolgersi alle Filiali della Banca.